Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Art. 15 — Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica
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Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:
- 1)il bilancio di previsione pluriennale;
- 2)il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 10 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo. Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, la entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La relazione previsionale e programmatica e' accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sara' particolarmente illustrato lo stato di attuazione. A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 settembre 1988
