Art. 15 — Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988 N. 362)) Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, la entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. ((La indicazione del fabbisogno del settore statale e' esposta con riferimento alla stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria)). ((La relazione previsionale e programmatica e' accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle qual sara' particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se permangano le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.)) A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.
Testo in vigore dal 9 settembre 1988 al 26 novembre 2003
