Art. 27 — Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato
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Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonche' l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010
