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Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: "del progetto di bilancio di previsione dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato". Alla fine del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi: "Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto. Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale. Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato. Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, puo' promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione".

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/1981

    Illegittimità dichiarata
    8 giugno 1981

    La questione di merito per contrasto di interessi puo` essere promossa dal Governo nei confronti delle leggi delle regioni ad autonomia differenziata solo quando gli statuti speciali di tali regioni contengono disposizioni corrispondenti a quelli dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - che prevede la possibilita` per il Governo di promuovere le questioni di merito per contrato di interessi nel caso in cui i bilanci regionali non si armonizzino con il bilancio pluriennale dello Stato - sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 25 dello Statuto, in quanto lo stesso, a differenza degli statuti speciali di altre regioni non prevede il sindacato di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della Regione).

    Art. 127 cost. · Art. 130 cost. · Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art34 · fonte su Normattiva