Art. 4 — Bilancio pluriennale
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Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza e copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, osservata la procedura per la partecipazione delle regioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta modificato dall'articolo 34 della presente legge. Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione. Nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti. Il bilancio pluriennale, previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali, espone separatamente, da una parte l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente e dall'altra le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale. Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale indica altresi' il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati. Il saldo netto da finanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spese a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale. Per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese ivi contemplate, ed e' approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 settembre 1988
