Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1917 al 12 giugno 1919. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Consiglio scolastico e' composto di 11 membri: Il R. provveditore agli studi; Un membro nominato dal ministro dell'istruzione pubblica fra le persone residenti nella Provincia, che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare; L'ispettore addetto all'ufficio provinciale scolastico; Il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro nella Provincia, che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro; Un direttore didattico delle scuole elementari dei Comuni della Provincia, eletto dai direttori didattici delle scuole stesse, sempre quando il loro numero non sia inferiore a cinque: negli altri casi uno di tali direttori, nominato dal ministro; Due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilita' nell'ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della Provincia; Un rappresentante della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale; Due rappresentanti del gruppo dei Comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali; Un rappresentante del gruppo dei Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, compreso in essi il Comune capoluogo, eletto dai rispettivi Consigli comunali)).
[2]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 28 GENNAIO 1917, N. 152)).
[3]Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facolta' di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.
[4]Al Consiglio scolastico sono aggregati, con voto consultivo per le materie di loro competenza, l'ingegnere capo del genio civile e il medico provinciale.
[5]I senatori del regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.
[6]Il Consiglio scolastico e' presieduto dal Regio provveditore agli studi e si elegge il vice presidente e il segretario.
[7]I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per meta' alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.
[8]Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
[9]Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite; ai consiglieri che non risiedono nel comune capoluogo della provincia spetta, per le spese di viaggio e di soggiorno, l'indennita' stabilita dal regolamento. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1916, n. 1868
6Il Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1916, n. 1868 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' rinviata fino a nuovo provvedimento l'esecuzione del terz'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1917 al 12 giugno 1919
