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[1]Il Consiglio scolastico e' composto di 15 membri:

[2]1° il Regio provveditore agli studi;

[3]2° due membri nominati dal ministro della pubblica istruzione tra persone residenti nella provincia che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare;

[4]3° il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro: nella provincia che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;

[5]4° l'ispettore scolastico addetto all' ufficio provinciale scolastico;

[6]5° il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia o un direttore eletto dal Collegio dei direttori tra i suoi membri;

[7]6° due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilita' nell' ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della provincia;

[8]7° un rappresentante della provincia, eletto dal Consiglio provinciale:

[9]8° un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletto dal Consiglio comunale;

[10]9° un rappresentante del gruppo dei comuni che conservano la amministrazione delle scuole elementari, eletto dai rispettivi Consigli comunali;

[11]10° quattro rappresentanti del gruppo dei comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

[12]Nelle provincie che non abbiano comuni di cui al n. 9, il numero dei rappresentanti comunali di cui al n. 10 e' di cinque.

[13]Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facolta' di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.

[14]Al Consiglio scolastico sono aggregati, con voto consultivo per le materie di loro competenza, l'ingegnere capo del genio civile e il medico provinciale.

[15]I senatori del regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

[16]Il Consiglio scolastico e' presieduto dal Regio provveditore agli studi e si elegge il vice presidente e il segretario.

[17]I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per meta' alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.

[18]Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

[19]Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite; ai consiglieri che non risiedono nel comune capoluogo della provincia spetta, per le spese di viaggio e di soggiorno, l'indennita' stabilita dal regolamento.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 8 febbraio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art2 · fonte del testo