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[1]Il Consiglio scolastico e' composto di 15 membri:
[2]1° il Regio provveditore agli studi;
[3]2° due membri nominati dal ministro della pubblica istruzione tra persone residenti nella provincia che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare;
[4]3° il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro: nella provincia che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;
[5]4° l'ispettore scolastico addetto all' ufficio provinciale scolastico;
[6]5° il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia o un direttore eletto dal Collegio dei direttori tra i suoi membri;
[7]6° due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilita' nell' ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della provincia;
[8]7° un rappresentante della provincia, eletto dal Consiglio provinciale:
[9]8° un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletto dal Consiglio comunale;
[10]9° un rappresentante del gruppo dei comuni che conservano la amministrazione delle scuole elementari, eletto dai rispettivi Consigli comunali;
[11]10° quattro rappresentanti del gruppo dei comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali.
[12]Nelle provincie che non abbiano comuni di cui al n. 9, il numero dei rappresentanti comunali di cui al n. 10 e' di cinque.
[13]Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facolta' di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.
[14]Al Consiglio scolastico sono aggregati, con voto consultivo per le materie di loro competenza, l'ingegnere capo del genio civile e il medico provinciale.
[15]I senatori del regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.
[16]Il Consiglio scolastico e' presieduto dal Regio provveditore agli studi e si elegge il vice presidente e il segretario.
[17]I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per meta' alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.
[18]Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1916, n. 1868
6Il Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1916, n. 1868 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' rinviata fino a nuovo provvedimento l'esecuzione del terz'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici".
Regio D.L. 26 dicembre 1920, n. 1935
9Il Regio D.L. 26 dicembre 1920, n. 1935 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il presente articolo riprende vigore.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
