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[1]((La Deputazione scolastica e' composta di cinque membri del Consiglio scolastico: Il R. provveditore agli studi; L'ispettore scolastico; Il rappresentante dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, o il direttore didattico; Un rappresentante dei Comuni che hanno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico; Uno degli insegnanti elementari.
[2]I membri della Deputazione scolastica, di cui ai nn. 3, 4 e 5, sono eletti dal Consiglio scolastico; rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili)).
[3]La Deputazione scolastica e' presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall' ispettore scolastico.
[4]((Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti)).
[5]I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall' ufficio e immediatamente sostituiti.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1917 al 12 giugno 1919
