Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1917 al 12 giugno 1919. Leggi il testo vigente →

[1]((La Deputazione scolastica e' composta di cinque membri del Consiglio scolastico: Il R. provveditore agli studi; L'ispettore scolastico; Il rappresentante dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, o il direttore didattico; Un rappresentante dei Comuni che hanno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico; Uno degli insegnanti elementari.

[2]I membri della Deputazione scolastica, di cui ai nn. 3, 4 e 5, sono eletti dal Consiglio scolastico; rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili)).

[3]La Deputazione scolastica e' presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall' ispettore scolastico.

[4]((Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti)).

[5]I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall' ufficio e immediatamente sostituiti.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1917 al 12 giugno 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 27 febbraio 1917. 43 parole tolte, 34 parole aggiunte in 10 capoversi.

La Deputazione scolastica e' composta di tolto: sette aggiunto: cinque membri del Consiglio scolasticotolto: .

tolto: Sono membri della Deputazione scolastica:

tolto: 1° il Regioaggiunto: : Il R. provveditore agli studi;

tolto: 2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2:

tolto: 3° l'ispettore scolastico;

tolto: 4° aggiunto: L'ispettore scolastico; Il rappresentante dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, o il direttore didattico;

tolto: 5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'art. 2;

tolto: 6° uno aggiunto: Un rappresentante dei Comuni che hanno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico; Uno degli insegnanti elementari.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

I membri della Deputazione scolasticaaggiunto: , di cui ai nn. tolto: 2, 5, 6, aggiunto: 3, 4 e 5, sono eletti dal Consiglio scolasticotolto: :aggiunto: ; rimangono in carica per un bienniotolto: ; aggiunto: e sono rieleggibili.

Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno tolto: cinque aggiunto: tre dei suoi componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art8 · fonte del testo