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[1]La Deputazione scolastica e' composta di cinque membri del Consiglio scolastico: Il R. provveditore agli studi; L'ispettore scolastico; ((NUMERO ABOLITO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 27 APRILE 1919, N. 771, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)); Un rappresentante dei Comuni che hanno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico; Uno degli insegnanti elementari.
[2]I membri della Deputazione scolastica, di cui ai nn. 3, 4 e 5, sono eletti dal Consiglio scolastico; rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.
[3]La Deputazione scolastica e' presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall' ispettore scolastico.
[4]Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
[5]I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall' ufficio e immediatamente sostituiti.
Testo in vigore dal 12 giugno 1919 al 17 febbraio 1921
