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[1]La Deputazione scolastica e' composta di sette membri del Consiglio scolastico.
[2]Sono membri della Deputazione scolastica:
[3]1° il Regio provveditore agli studi;
[4]2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2;
[5]3° l'ispettore scolastico;
[6]4° il direttore didattico;
[7]5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'art. 2;
[8]6° uno degli insegnanti elementari.
[9]I membri della Deputazione scolastica di cui ai nn. 2, 5, 6, sono eletti dal Consiglio scolastico: rimangono in carica per un biennio; sono rieleggibili.
[10]La Deputazione scolastica e' presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall' ispettore scolastico.
[11]Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
[12]I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall' ufficio e immediatamente sostituiti. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 26 dicembre 1920, n. 1935
9Il Regio D.L. 26 dicembre 1920, n. 1935 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il presente articolo riprende vigore.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
