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[1]La Deputazione scolastica e' composta di sette membri del Consiglio scolastico.
[2]Sono membri della Deputazione scolastica:
[3]1° il Regio provveditore agli studi;
[4]2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2:
[5]3° l'ispettore scolastico;
[6]4° il direttore didattico;
[7]5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'art. 2;
[8]6° uno degli insegnanti elementari.
[9]I membri della Deputazione scolastica di cui ai nn. 2, 5, 6, sono eletti dal Consiglio scolastico: rimangono in carica per un biennio; sono rieleggibili.
[10]La Deputazione scolastica e' presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall' ispettore scolastico.
[11]Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
[12]I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall' ufficio e immediatamente sostituiti.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 27 febbraio 1917
