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[1]La Deputazione scolastica e' composta di sette membri del Consiglio scolastico.

[2]Sono membri della Deputazione scolastica:

[3]1° il Regio provveditore agli studi;

[4]2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2:

[5]3° l'ispettore scolastico;

[6]4° il direttore didattico;

[7]5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'art. 2;

[8]6° uno degli insegnanti elementari.

[9]I membri della Deputazione scolastica di cui ai nn. 2, 5, 6, sono eletti dal Consiglio scolastico: rimangono in carica per un biennio; sono rieleggibili.

[10]La Deputazione scolastica e' presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall' ispettore scolastico.

[11]Per la validita' dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

[12]I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall' ufficio e immediatamente sostituiti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 27 febbraio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art8 · fonte del testo