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[1]Sono corpi militari della R. marina:

  • A)per gli ufficiali:
  • a)il corpo dello stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;
  • b)il corpo del genio navale;
  • c)il corpo sanitario militare marittimo;
  • d)il corpo di commissariato militare marittimo.
  • B)per i sottufficiali, graduati e comuni:

[2]il corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, operai, semaforisti, infermieri, musicanti e trombettieri.

[3]Al corpo Reale equipaggi e' aggregato il personale degli assistenti del genio navale, retto da speciali ordinamenti.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 26 agosto 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art1 · fonte del testo