Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1913 al 26 agosto 1918. Leggi il testo vigente →
[1]Sono corpi militari della R. marina:
- A)per gli ufficiali:
- a)il corpo dello stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;
- b)il corpo del genio navale;
- c)il corpo sanitario militare marittimo;
- d)il corpo di commissariato militare marittimo.
- B)per i sottufficiali, graduati e comuni:
[2]il corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, operai, semaforisti, infermieri, musicanti e trombettieri.
[3]Al corpo Reale equipaggi e' aggregato il personale degli assistenti del genio navale, retto da speciali ordinamenti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 26 agosto 1918
