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[1]Sono corpi militari della R. marina:
- A)per gli ufficiali:
- a)il corpo dello stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;
- b)il corpo del genio navale;
- c)il corpo sanitario militare marittimo;
- d)il corpo di commissariato militare marittimo.
[2]((e) il corpo degli ufficiali delle seguenti categorie del corpo R. equipaggi:
[3]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri)).
[4]((B) per i sottufficiali, graduati e comuni, i militari delle seguenti categorie:
[5]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti e trombettieri)).
[6]Al corpo Reale equipaggi e' aggregato il personale degli assistenti del genio navale, retto da speciali ordinamenti.15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il ruolo degli «Assistenti del genio navale» previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797 e' soppresso.
Testo in vigore dal 26 agosto 1918 al 29 agosto 1919
