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[1]((Sono corpi militari della Regia marina:

  • A)Per gli ufficiali:
  • a)il corpo di Stato Maggiore generale (nel quale sono compresi anche gli specialisti di armi navali);
  • b)il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine;
  • c)il corpo del Genio navale;
  • d)il corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende in ruoli organici distinti gli «ufficiali medici», gli «ufficiali chimici-farmacisti» ed i «cappellani capi»;
  • e)il corpo di Commissariato militare marittimo;
  • f)il corpo delle Capitanerie di porto;
  • g)il corpo degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti.
  • B)Per i sottufficiali, graduati e comuni:

[2]il corpo Reale equipaggi il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri. Nella categoria fuochisti non esiste grado di sottufficiale, salvo il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647)).

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

15

Il D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il ruolo degli «Assistenti del genio navale» previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797 e' soppresso.

Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472

17

Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' altresi' ripristinato il ruolo degli « Assistenti del genio navale » fissato dalla citata legge 29 giugno 1913, n. 797". Inoltre, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La categoria « Maestri navali » del corpo R. equipaggi, instituita col decreto-legge Luogotenenziale numero 1135, in data 4 luglio 1918, e' soppressa, ed e' ripristinata in sua vece la categoria « Operai » prevista dalla legge 29 giugno 1913, n. 797"

Regio Decreto 23 dicembre 1923, n. 2990

21

Il Regio Decreto 23 dicembre 1923, n. 2990, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2068, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dall'entrata in vigore del Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

Testo in vigore dal 12 novembre 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1924

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1924 al 12 novembre 1924. 33 parole tolte, 49 parole aggiunte in 9 capoversi.

Sono corpi militari della tolto: R. aggiunto: Regia marina:

a) il corpo tolto: dello Stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti aggiunto: di Stato Maggiore generale (nel quale sono compresi anche gli specialisti di armi navali);

aggiunto: b) il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine;

tolto: baggiunto: c) il corpo del Genio navale;

tolto: caggiunto: d) il corpo tolto: Sanitario aggiunto: sanitario militare marittimo, il quale comprende tolto: gliufficiali medici e gliufficiali chimicifarmacisti aggiunto: in ruoli organici distinti gli «ufficiali medici», gli «ufficiali chimici-farmacisti» ed i «cappellani capi»;

tolto: daggiunto: e) il corpo di Commissariato militare marittimo;

tolto: eaggiunto: f) il corpo delle Capitanerie di porto;

tolto: faggiunto: g) il corpo degli ufficiali del corpo tolto: R. aggiunto: Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

il corpo tolto: R. equipaggi, aggiunto: Reale equipaggi il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforistiaggiunto: , infermieri, furieri, musicanti, trombettieri. Nella categoria fuochisti non esiste grado di sottufficiale, salvo il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art1 · fonte del testo