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[1]((Sono corpi militari della R. marina:
- A)Per gli ufficiali:
- a)il corpo dello Stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;
- b)il corpo del Genio navale;
- c)il corpo Sanitario militare marittimo, il quale comprende gli ufficiali medici e gli ufficiali chimici farmacisti;
- d)il corpo di Commissariato militare marittimo;
- e)il corpo delle Capitanerie di porto;
- f)il corpo degli ufficiali del corpo R. equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, assistenti del Genio navale, operai, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti.
- B)Per i sottufficiali, graduati e comuni:
[2]il corpo R. equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, operai, semaforisti infermieri, furieri, musicanti, trombettieri. Nella categoria fuochisti non esiste grado di sottufficiale, salvo il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il ruolo degli «Assistenti del genio navale» previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797 e' soppresso.
Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472
17Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' altresi' ripristinato il ruolo degli « Assistenti del genio navale » fissato dalla citata legge 29 giugno 1913, n. 797". Inoltre, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La categoria « Maestri navali » del corpo R. equipaggi, instituita col decreto-legge Luogotenenziale numero 1135, in data 4 luglio 1918, e' soppressa, ed e' ripristinata in sua vece la categoria « Operai » prevista dalla legge 29 giugno 1913, n. 797"
Testo in vigore dal 3 novembre 1923 al 8 febbraio 1924
