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[1]Possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento, in seguito a concorso per esami, secondo le norme da stabilirsi con regolamento:

[2]1° i sottufficiali in congedo di tutte le categorie del corpo R. equipaggi che non abbiano superato il 45° anno di eta' e siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo, ovvero posseggano la licenza da una scuola media di primo grado del Regno, o un titolo di studio equipollente;

[3]2° i sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano conseguita la licenza da un Istituto d'Istruzione media di secondo grado del Regno, o un titolo di studio equipollente.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 30 gennaio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art23 · fonte del testo