Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1917 al 21 settembre 1917. Leggi il testo vigente →

Su loro domanda, possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento in seguito a concorsi per titoli:

  • a)i cittadini italiani che non abbiano superato l'eta' di anni 28, possiedano la richiesta idoneita' fisica e siano provvisti della laurea in giurisprudenza ((o in chimica)), ovvero diploma o laurea di Istituti superiori di studi commerciali ed amministrativi;
  • b)i capi di 1ª classe in congedo di tutte le categorie del Corpo R. equipaggi che non abbiano superato i 45 anni di eta' ai quali sia riconosciuta la idoneita' per i servizi del Commissariato previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento.

Testo in vigore dal 13 maggio 1917 al 21 settembre 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1917 al 13 maggio 1917. 3 parole aggiunte.

a) i cittadini italiani che non abbiano superato l'eta' di anni 28, possiedano la richiesta idoneita' fisica e siano provvisti della laurea in giurisprudenza aggiunto: o in chimica, ovvero diploma o laurea di Istituti superiori di studi commerciali ed amministrativi;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art23 · fonte del testo