Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1917 al 13 maggio 1917. Leggi il testo vigente →
((Su loro domanda, possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento in seguito a concorsi per titoli:
- a)i cittadini italiani che non abbiano superato l'eta' di anni 28, possiedano la richiesta idoneita' fisica e siano provvisti della laurea in giurisprudenza, ovvero diploma o laurea di Istituti superiori di studi commerciali ed amministrativi;
- b)i capi di 1ª classe in congedo di tutte le categorie del Corpo R. equipaggi che non abbiano superato i 45 anni di eta' ai quali sia riconosciuta la idoneita' per i servizi del Commissariato previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1917 al 13 maggio 1917
