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[1]((Su loro domanda possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento in seguito a concorso per titoli i cittadini italiani che non abbiano superato l'eta' di anni 40, che siano provvisti della laurea di Istituti superiori di studi commerciali od amministrativi o della laurea in giurisprudenza o in chimica e possiedano la richiesta idoneita' fisica.
[2]Coloro che fossero militari del R. esercito o della R. marina dovranno ottenere dai rispettivi Ministeri la preventiva autorizzazione per prendere parte al concorso)).
Testo in vigore dal 21 settembre 1917 al 2 marzo 1918
