Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1917 al 2 marzo 1918. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Su loro domanda possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento in seguito a concorso per titoli i cittadini italiani che non abbiano superato l'eta' di anni 40, che siano provvisti della laurea di Istituti superiori di studi commerciali od amministrativi o della laurea in giurisprudenza o in chimica e possiedano la richiesta idoneita' fisica.
tolto: Coloro che fossero militari del R. esercito o della R. marina dovranno ottenere dai rispettivi Ministeri la preventiva autorizzazione per prendere parte al concorso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 FEBBRAIO 1918, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art23 · fonte del testo