Art. 12
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[1]((Gli uffici compartimentali dell'esercizio costituiscono il compartimento. I capi degli uffici compartimentali dell'esercizio formano il Comitato di esercizio, presieduto dal capo compartimento. Il capo compartimento e' all' immediata dipendenza del direttore generale.
[2]I capi compartimento saranno di primo e di secondo grado, iscritti rispettivamente ai numeri 1 e 2 della tabella organica approvata col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.
[3]Il capo compartimento rappresenta il direttore generale, vigila sull'andamento del servizio, coordina le iniziative e l'azione degli uffici compartimentali, ed esercita personalmente, od a mezzo del Comitato, determinate facolta'. Egli esercita anche funzioni di consulenza sui progetti dei lavori piu' importanti e disimpegna altri incarichi che gli siano affidati dal direttore generale. Le attribuzioni e facolta' del capo compartimento e del Comitato di esercizio sono approvate con decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione.
[4]In casi eccezionali il direttore generale puo' temporaneamente porre gli uffici compartimentali alla diretta dipendenza del capo compartimento.
[5]Il capo compartimento, salvo il disposto della lettera c) dell'articolo 10 della presente legge e dell'art. 872 del Codice di commercio, rappresenta l'Amministrazione nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento dal decreto Reale di cui all'art. 11, e conserva la rappresentanza anche se in corso di lite la causa sia portata a cognizione di magistratura residente in altro compartimento; fermo peraltro il disposto della lettera c) dell'art. 10 per le cause ivi contemplate)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728
7con decorrenza dal 1 luglio 1913
Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine". Ha inoltre stabilito (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione modificativa introdotta nell'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in ordine alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sara' applicata a decorrere dal 1° luglio 1913. Sino a quel giorno, e salvo il disposto dell'art. 872 del Codice di commercio, la detta rappresentanza continuera' ad essere affidata esclusivamente al direttore generale".
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
