Art. 14
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[1]Senza pregiudizio delle responsabilita' sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di Amministrazione e il direttore generale, sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.
[2]Sono esenti da responsabilita' quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.
[3]Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dai conti, a termini degli articoli 67 e 69 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato, per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilita' in cui fossero incorsi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
