Art. 17
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[1]E' assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.
[2]Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'art. 15 con le norme della legge 11 luglio 1897, n. 256.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
