Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((E'assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.
[2]Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'art. 15, con le norme che verranno stabilite dal regolamento)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
