Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 22
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Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fornisce all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che le inscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'art. 21.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
