Art. 22
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[1]Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fornisce all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che le inscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'art. 21.
[2]((Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 e in aumento dei fondi stanziati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638, l'Amministrazione stessa e' autorizzata ad assumere impegni, nel sessennio 1909-910, 1914-915, fino al limite del quintuplo dell'eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base, salvo il disposto del seguente capoverso.
[3]Il ministro del tesoro provvedera' i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni, entro il limite massimo annuale di cui all'art. 2 della legge dicembre 1908, n.731, nei modi indicati nell'art. 3 della legge stessa.
[4]Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, sentito, secondo le rispettive competenze, il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell'interno, e' autorizzato a fornire nel sessennio, all'Amministrazione dello ferrovie dello Stato, che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 10 milioni, per l'acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dell'interno, salvo, da parte di questi ultimi, la corresponsione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l'uso del detto materiale)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
