Art. 24
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[1]E' istituito un «fondo di riserva per spese impreviste» formato da assegnazioni annue del due per cento sui prodotti lordi.
[2]Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente infruttifero al tesoro.
[3]Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di L. 30 milioni, salvo ristabilirle, in tutto o in parte, allorche' le somme accumulate sieno divenute inferiori alla predetta cifra.
[4]Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.
[5]Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilita', possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.
[6]Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
[7]I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.
[8]Delle somme fornite nell'anno, il fondo sara' reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
