Art. 24
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[1]((E' istituito un fondo di riserva per spese impreviste, dell'importo di L. 100,000,000, destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.
[2]Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.
[3]Le prelevazioni dal fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti Reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Tali decreti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.
[4]Annualmente saranno stanziate in bilancio L. 20,000,000 per essere assegnate al detto fondo.
[5]Quando in un esercizio vengano eseguite prelevazioni per importo superiore a L. 20,000,000, il fondo di riserva deve essere reintegrato della eccedenza nello stesso esercizio o, al piu' tardi, in quello successivo. A tale reintegro si provvede con decreti Reali, promossi e comunicati come innanzi, sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o diminuzione di spese: in ogni altro caso mediante apposito stanziamento di bilancio, da approvarsi nei modi di legge.
[6]Quando, invece, le prelevazioni non raggiungano l'importo di L. 20,000,000, in luogo dell'intero stanziamento di cui al precedente comma 4° viene versato al fondo solo lo importo corrispondente alle somme prelevate; la differenza e' destinata alle spese per il rinnovamento del materiale rotabile.
[7]Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al tesoro)).
Testo in vigore dal 19 gennaio 1926 al 21 giugno 1941
