Art. 24
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[1]((E' istituito un fondo di riserva per spese impreviste, formato da assegnazioni in ragione di 6 milioni di lire all'anno.
[2]Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto infruttifero al tesoro.
[4]Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.
[5]Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilita', possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.
[6]Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
[7]I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.
[8]Delle somme fornite nell'anno, il fondo sara' reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 19 gennaio 1926
