Art. 24
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[1]E' istituito un fondo di riserva per spese impreviste dell'importo di L. 100.000.000, con assegnazioni annuali di L. 20.000.000, destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, per i quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni e la gestione venga a risultare in disavanzo. 48
[2]Le prelevazioni dal fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli del bilancio od, occorrendo, ad un capitolo nuovo, sono fatti con decreti Reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Tali decreti sono comunicati alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, insieme al conto consuntivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1953, n. 308
48La L. 11 aprile 1953, n. 308, nel modificare l'art. 10 del Regio D.L. 21 giugno 1941, n. 571, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1115, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del fondo di riserva per le spese impreviste costituito presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' le relative assegnazioni annuali che lo alimentano, determinati rispettivamente in lire 100.000.000 e lire 20.000.000, dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, sono aumentati, dall'esercizio 1952-53, rispettivamente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000."
Testo in vigore dal 22 maggio 1953 al 16 dicembre 2009
