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[1]Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

[2]Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima. Il regolamento stabilira' quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa.

[3]Tuttavia e' ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

[4]((E' ammessa la trattativa privata:

  • a)con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 200.000 anche se ripartite in piu' anni;
  • b)con deliberazione motivata dal Consiglio d'amministrazione nei casi di contrattazione di importo superiore a L. 200.000.

[5]La deliberazione del Consiglio, quando si tratta di contrattazione di importo superiore a L. 500.000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, ecc.)).25

[6]Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.

[7]I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 368

25

La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio".

Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 28 aprile 1921. 57 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a tolto: Lire 50.000, anche se ripartito aggiunto: L. 200.000 anche se ripartite in piu' anni;

b) con deliberazione motivata tolto: del Consiglio d'amministrazione, aggiunto: dal Consiglio d'amministrazione nei casi di contrattazione tolto: d'importo superiore a lire 50 aggiunto: di importo superiore a L. 200.000.

La deliberazione del Consiglio, quando si tolto: tratti di contrattazione d'importo superiore a lire 200 aggiunto: tratta di contrattazione di importo superiore a L. 500.000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, tolto: i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara aggiunto: ecc..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 aprile 1921, n. 368

    La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art31 · fonte del testo