Art. 31
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[1]Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.
[2]Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima. Il regolamento stabilira' quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa.
[3]Tuttavia e' ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.
[4]((E' ammessa la trattativa privata:
- a)con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 200.000 anche se ripartite in piu' anni;
- b)con deliberazione motivata dal Consiglio d'amministrazione nei casi di contrattazione di importo superiore a L. 200.000.
[5]La deliberazione del Consiglio, quando si tratta di contrattazione di importo superiore a L. 500.000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, ecc.)).25
[6]Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.
[7]I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 368
25La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio".
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
