Art. 31
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[1]Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.
[2]Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.
[3]Tuttavia e' ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.
[4]E' ammessa la trattativa privata con deliberazione motivata:
- a)nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000; ne' superiore a L. 10,000 se la spesa e' annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni;
- b)per i contratti dei quali non e' possibile determinare a priori il valore, per quelli cioe' la cui spesa e' fissata in base a compensi proporzionati ad unita' di peso e di misura;
- c)per l'acquisto dei carboni;
- d)per altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.
[5]In questi due ultimi casi pero', la trattativa privata deve essere autorizzata dal ministro dei lavori pubblici.
[6]Tale autorizzazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, di qualunque importo, quando con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara.
[7]Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.
[8]I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiscono con le norme prescritte da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
