Art. 31
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[1]Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.
[2]Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.
[3]Tuttavia e' ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.
[4]((E' ammessa la trattativa privata:
- a)con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000, anche se ripartito in piu' anni;
- b)con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a L. 50,000;
[5]La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione di importo superiore a L. 200,000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.
[6]Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.
[7]I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912
