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[1]Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

[2]Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.

[3]Tuttavia e' ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

[4]((E' ammessa la trattativa privata:

  • a)con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000, anche se ripartito in piu' anni;
  • b)con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a L. 50,000;

[5]La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione di importo superiore a L. 200,000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

[6]Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.

[7]I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge)).

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. 129 parole tolte, 59 parole aggiunte in 9 capoversi.

E' ammessa la trattativa privata tolto: con deliberazione motivata:

a) aggiunto: con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000tolto: ; ne'aggiunto: , anche se ripartito in piu' anni;

aggiunto: b) con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a L. tolto: 10,000 se la spesa e' annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni aggiunto: 50,000;

tolto: b) per i contratti dei quali non e' possibile determinare a priori il valore, per quelli cioe' la cui spesa e' fissata in base a compensi proporzionati ad unita' di peso e di misura;

tolto: c) per l'acquisto dei carboni;

tolto: d) per altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.

tolto: In questi due ultimi casi pero', la trattativa privata deve essere autorizzata dalaggiunto: La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione di importo superiore a L. 200,000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici.

tolto: Tale autorizzazione aggiunto: Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, tolto: di qualunque importo, quando aggiunto: quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, a giudizio del Consiglio tolto: di amministrazione aggiunto: d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si tolto: eseguiscono aggiunto: eseguiranno con le norme prescritte tolto: da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato aggiunto: dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art31 · fonte del testo