Art. 37
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I cassieri e gli agenti che da essi dipendono ed hanno in consegna valori debbono prestare cauzione, a garenzia della loro gestione, nella misura e nelle forme determinate dal regolamento, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
