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I cassieri e gli agenti che da essi dipendono ed hanno in consegna valori debbono prestare cauzione, a garenzia della loro gestione, nella misura e nelle forme determinate dal regolamento, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art37 · fonte del testo