Art. 37
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[1]((I cassieri e i sotto cassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
[2]In occasione dei conti resi dai cassieri, la Corte pronunzia anche sulle eventuali responsabilita' incontrate dai sotto-cassieri, salvo che questi ultimi, nella vacanza dei cassieri, ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome.
[3]Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 1 aprile 1925
