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[1]I cassieri e i sotto cassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.((38))

[2]In occasione dei conti resi dai cassieri, la Corte pronunzia anche sulle eventuali responsabilita' incontrate dai sotto-cassieri, salvo che questi ultimi, nella vacanza dei cassieri, ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome.

[3]Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905.

[4]--------------- AGIIORNAMENTO (38) Il Regio D.L. 7 aprile 1925, n. 405, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I Cassieri principali, i Cassieri ed i Segretari capi che ne disimpegnino le funzioni, sono esonerati dall'obbligo della cauzione prevista dall'art. 37 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728".

Testo in vigore dal 1 aprile 1925 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1925

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 1 aprile 1925. 68 parole aggiunte in 3 capoversi.

… Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.aggiunto: 38

Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905aggiunto: .

aggiunto: --------------- AGIIORNAMENTO (38) Il Regio D.L. 7 aprile 1925, n. 405, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I Cassieri principali, i Cassieri ed i Segretari capi che ne disimpegnino le funzioni, sono esonerati dall'obbligo della cauzione prevista dall'art. 37 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art37 · fonte del testo