Art. 37
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[1]I cassieri e i sotto cassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.((38))
[2]In occasione dei conti resi dai cassieri, la Corte pronunzia anche sulle eventuali responsabilita' incontrate dai sotto-cassieri, salvo che questi ultimi, nella vacanza dei cassieri, ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome.
[3]Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905.
[4]--------------- AGIIORNAMENTO (38) Il Regio D.L. 7 aprile 1925, n. 405, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I Cassieri principali, i Cassieri ed i Segretari capi che ne disimpegnino le funzioni, sono esonerati dall'obbligo della cauzione prevista dall'art. 37 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728".
Testo in vigore dal 1 aprile 1925 al 16 dicembre 2009
