Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private

Art. 5 — ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

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[1]Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa.

[2]Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

[3]Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio e' computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

[4]Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

[5]Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per meta' in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.

[6]Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

[7]A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art5 · fonte del testo