Art. 5 — ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa.
[2]Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.
[3]Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio e' computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.
[4]Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
[5]Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per meta' in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.
[6]Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.
[7]A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
