Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private

Art. 5 — ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

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[1]((Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore generale, che lo presiede, e di nove consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e quattro fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa. Questi ultimi divengono, all'atto della nomina, funzionari dello Stato.

[2]In seno al Consiglio funzionano Commissioni consultive per l'esame preliminare degli affari piu' importanti, sui quali si richiedono deliberazioni del Consiglio stesso.

[3]Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione a cui appartengono, a sensi e per gli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693.

[4]Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio e delle Commissioni sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[5]I consiglieri funzionari delle ferrovie durano in carica tre anni e possono essere sempre riconfermati: gli altri durano in carica sei anni e non possono essere confermati. Quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza e' prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno cinque membri oltre il presidente. Per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' di voti ha preponderanza quello del presidente.

[6]A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle legge per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per somministrazioni o lavori)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 1 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. 84 parole tolte, 118 parole aggiunte in 8 capoversi.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore aggiunto: generale, che lo presiede, e di tolto: otto aggiunto: nove consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tolto: tre aggiunto: quattro fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengonoaggiunto: , all'atto della nominaaggiunto: , funzionari dello Stato tolto: e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civileaggiunto: .

aggiunto: In seno al Consiglio funzionano Commissioni consultive per l'esame preliminare degli affari piu' importanti, sui quali si richiedono deliberazioni del Consiglio stesso.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente tolto: di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio e' computato aggiunto: dal servizio nell'Amministrazione a cui appartengono, a sensi e per gli effetti tolto: delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni aggiunto: dell'art. 57 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio tolto: di amministrazione aggiunto: e delle Commissioni sono stabilite nel regolamento per tolto: la esecuzione aggiunto: l'esecuzione della presente legge.

tolto: Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: iaggiunto: I consiglieri funzionari delle ferrovie tolto: dello Stato per meta' in ogni biennio aggiunto: durano in carica tre anni e possono essere sempre riconfermatitolto: ; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun annoaggiunto: : gli altri durano in carica sei anni e non possono essere tolto: riconfermati che per una sola volta.

aggiunto: confermati. Quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza e' prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa. Per la validita' delle sedute del Consiglio tolto: di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque membritolto: , e per quella delle deliberazioni, aggiunto: oltre il presidente. Per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presentiaggiunto: : in caso di parita' di voti ha preponderanza quello del presidente.

A tutti i membri del Consiglio di tolto: amministrazione aggiunto: Amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle tolto: leggi aggiunto: legge per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, … trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per tolto: trasporti, somministrazioni o lavori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art5 · fonte del testo