Art. 5 — ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 marzo 1920, n. 304, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Intanto e' richiamato in funzione con le norme della legge 7 luglio 1907, n. 429, il Consiglio d'amministrazione, che ha funzionato fino al 1° marzo, integrato dei membri che sono venuti a mancare, uno dei quali e' sostituito dal direttore generale dell'esercizio".
Testo in vigore dal 24 marzo 1920 al 3 maggio 1924
