Art. 56
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[1]Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.
[2]Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio, sono considerati come dimissionari e sono surrogati.
[3]Puo' pero' il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal grado e dallo stipendio o la retrocessione di grado. Puo' anche applicare, qualunque sia il grado dell'agente, la sola proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga fino a due anni. 51
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
51La Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno-26 giugno 1974 n. 192 (in G.U. 1a s. s. del 3/7/1974 n. 173) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private".
Testo in vigore dal 4 luglio 1974 al 16 dicembre 2009
