Art. 56
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[1]Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.
[2]Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio, sono considerati come dimissionari e sono surrogati.
[3]Puo' pero' il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 23 settembre 1917
