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[1]Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

[2]Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio, sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

[3]Puo' pero' il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 23 settembre 1917

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/1974

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attività svolta è sempre più severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

    Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 56 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art56 · fonte del testo