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[1]Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale e' ammesso, da parte degli interessati, il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

[2]((In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso e' ammesso nei casi di retrocessione di grado, revocazione e destituzione)).

[3]Il ricorso e' proponibile entro sessanta giorni dalla pubblica- dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.

Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 23 settembre 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art57 · fonte del testo