Art. 57
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[1]Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale e' ammesso, da parte degli interessati, il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).
[2]In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso e' ammesso nei casi di retrocessione di grado, revocazione e destituzione.
[3]Il ricorso e' proponibile entro sessanta giorni dalla pubblica- dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 23 settembre 1917
