Art. 62
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Consiglio generale del traffico e' chiamato a dare parere:
[2]1° sulle proposte per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;
[3]2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;
[4]3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunita' di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;
[5]4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;
[6]5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;
[7]6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;
[8]7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.
[9]Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni locali, per incarico del ministro e del direttore generale, o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe e al movimento ferroviario, e formula voti per soddisfarli.
[10]E' obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 7 del presente articolo; se ne potra' prescindere nei casi di urgenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
