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[1]Il Consiglio generale del traffico e' chiamato a dare parere:

[2]1° sulle proposte della direzione generale per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

[3]2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

[4]3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunita' di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

[5]4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

[6]5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

[7]6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dalla amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

[8]7° sulle norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

[9]Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, e formula voti per soddisfarli.

[10]E' obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 7 del presente articolo.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art62 · fonte del testo