Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 63
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Il Consiglio generale del traffico e' presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:
- a)del direttore generale delle ferrovie dello Stato, vice presidente;
- b)di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello d'agricoltura, industria e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;
- c)di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;
- d)di un membro da designarsi dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Reali Sarde; di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;
- e)di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;
- f)di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore d'agricoltura fra i propri membri;
- g)di sette membri scelti dal ministro dei lavori pubblici fra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;
- h)di due rappresentanti delle piu' importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianita' di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato d'accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che dettera' il regolamento;
- i)di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
- l)di due delegati delle Camere di commercio e di due dei Comizi agrari del Regno;
- m)di un delegato del Consiglio superiore di sanita';
- n)di due rappresentanti, eletti nel proprio seno dal personale ferroviario nei modi da determinarsi dal regolamento.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
