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[1]Il Consiglio generale del traffico e' presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

  • a)di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale conoscenza dei bisogni del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

[2]((b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici, di due del Ministero per l'industria e commercio, di due del Ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie));

  • c)di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

[3]((d) di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale; di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie complementari sarde e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie));

  • e)di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi; 7

[4]((f)di un rappresentante designato da ciascuno dei Consigli superiori d'agricoltura, del commercio, della industria, del lavoro, fra i propri membri)).

  • g)di due rappresentanti delle piu' importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianita' di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato di accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che dettera' il regolamento;
  • h)di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
  • i)di due delegati delle Camere di commercio e di due delegati delle associazioni agrarie da indicarsi nel regolamento, nominati nei modi stabiliti dal regolamento stesso;7
  • l)di un delegato del Consiglio superiore di sanita';
  • m)di due membri eletti nel proprio seno dai rappresentanti del personale di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, secondo norme approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728

7

Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".

Testo in vigore dal 12 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 12 aprile 1921. 38 parole tolte, 42 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblicitolto: ; di tre del Ministero di agricoltura, industria a commercio;aggiunto: , di due del Ministero per l'industria e commercio, di due del Ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei Ministeri aggiunto: dell'interno, dell'agricoltura, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

d) di un membro da designarsi tolto: dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie Reali sarde aggiunto: dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale; di un membro da designarsi tolto: dall'associazione delle ferrovie d'interesse locale aggiunto: dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie complementari sarde e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

f)di tolto: due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e aggiunto: un rappresentante designato da ciascuno dei Consigli superiori d'agricoltura, del commercio, della industria, tolto: e due designati dal Consiglio superiore d'agricoltura aggiunto: del lavoro, fra i propri membritolto: ;aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art63 · fonte del testo