Art. 64
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[1]I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.
[2]Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b e c possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria e durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
