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[1]I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

[2]Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b e c possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria e durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art64 · fonte del testo