Art. 64
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[1]I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.
[2]((Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b e c possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria e durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale)).
[3]((Con decreto del ministro dei lavori pubblici, uno dei membri di cui alla lettera g dell'articolo precedente e' incaricato annualmente di fungere da vice-presidente del Consiglio)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912
